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STATISTICHE
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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRAMICI"
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Articolo 01: COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
Articolo 02: DURATA E SEDE
Articolo 03: OGGETTO ED ATTIVITA'
Articolo 04: FINALITA'
Articolo 05: PARTECIPANTI
Articolo 06: SOCI
Articolo 07: PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 08: AMMINISTRAZIONE
Articolo 09: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 10: BILANCIO ED UTILI
Articolo 11: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Articolo 12: CONTROVERSIE
Articolo 13: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 01) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita una Associazione culturale, senza fini di lucro, denominata: "Associazione Culturale TEATRAMICI".
L'Associazione è regolamentata dal presente statuto e per quanto qui non previsto, dalle norme del codice civile, dal Decreto Legislativo 460/97 e dalle altre norme in materia.
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Art. 02) DURATA E SEDE
La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'assemblea straordinaria.
Per tutti i rapporti intercorrenti con l'Associazione, il domicilio degli associati sarà presso la sede dell'Associazione stessa in un opportuno spazio da riservare alle comunicazioni sociali e/o presso la Home page dell'Associazione nel sito Internet.
La sede legale dell'Associazione è a Bologna in via Dal Lino 27/2.
L'assemblea ordinaria ha la facoltà di trasferire la sede sociale o le sedi operative dell'Associazione, oltre che istituire e/o sopprimere rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da dette sedi.
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Art. 03) OGGETTO ED ATTIVITA'
L'Associazione TEATRAMICI è una libera Associazione culturale senza fini di lucro e senza alcun indirizzo di carattere politico o partitico.
Essa intende perseguire principalmente, mediante la propria compagnia teatrale amatoriale, la valorizzazione dell'attività filodrammatica con la promozione, diffusione, produzione e realizzazione di spettacoli teatrali. L'associazione inoltre, intende valorizzare l'attività musicale e culturale in genere.
L'Associazione potrà curare direttamente o tramite terzi la formazione teatrale, musicale e culturale teorico/pratica degli associati, dei partecipanti e dei terzi che potranno accedere all'attività dell'Associazione.
L'Associazione potrà organizzare direttamente o tramite terzi manifestazioni di ogni genere e tipo nei campi di diretto interesse, compresi concerti e spettacoli, sia in prima persona che per il tramite di terzi.
A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:
Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, seminari, istituzione di biblioteche.
Attività di formazione: corsi di preparazione e di perfezionamento. L'Associazione opererà nei campi di diretto interesse sia in prima persona che per il tramite di organismi specializzati.
Attività editoriale: pubblicazione di: riviste-bollettino, atti di convegni e seminari, materiale informativo e dispense destinati all'attività di formazione.
L'Associazione potrà effettuare raccolte pubbliche occasionali , anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e potrà devolvere gli introiti derivanti dalla propria attività, da contributi e donazioni di terzi, per scopi benefici di volta in volta determinati dall'organo amministrativo.
L'Associazione potrà aderire a commissioni di studio a vario titolo insediate, ad iniziative di altri enti, organismi, associazioni, strutture pubbliche e private che perseguano obiettivi, finalità e scopi condivisi dall'Associazione, alla costituzione di dette organizzazioni e partecipare alla loro vita associativa.
L'Associazione potrà effettuare qualunque altra attività utile o opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.
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Art. 04) FINALITA'
L'Associazione culturale si propone di coltivare l'affiatamento e l'amicizia tra i gruppi giovanili, le famiglie ed il mondo degli adulti in generale, con intento educativo e formativo.
Nell'attività teatrale ed artistica, l'azione scenica si esprimerà nel canto, nelle coreografie e nei dialoghi, evitando ogni esibizionismo e rozza superficialità, privilegiando invece la freschezza spirituale, la gioia e la spontaneità che nascono dalla forza aggregante propria dell'arte filodrammatica.
Il tutto nel rispetto dei valori morali, propri dell'insegnamento cristiano.
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Art. 05) PARTECIPANTI
Sono "partecipanti" coloro che presentano la loro opera gratuitamente per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione.
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Art. 06) SOCI
All'Associazione possono aderire, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, in qualità di soci, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il presente statuto.
Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda di ammissione indicando:
- i propri dati;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione;
- l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge vigente sulla Privacy.
Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione e ne da comunicazione entro novanta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto la domanda si intende respinta.
La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
All'associato è consentito recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione con lettera raccomandata, anche a mano. La dichiarazione di recesso è efficace dal momento di ratifica da parte del consiglio stesso, entro novanta giorni, ma non dà diritto alla restituzione della quota, o di parte di essa eventualmente versata, né dei corrispettivi versati.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, pena l'esclusione.
La qualifica di socio dell'Associazione Culturale "TEATRAMICI" é compatibile con qualsiasi altra carica in qualunque altro organismo privato o pubblico.
Il Consiglio Direttivo potrà richiedere il pagamento di corrispettivi specifici agli associati ed ai Partecipanti, per attività svolte nei confronti degli stessi e con i medesimi concordati preventivamente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; l'indegnità verrà sancita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che entro la data fissata dal consiglio direttivo non avranno versato la quota annuale di iscrizione, saranno considerati dimissionari.
La quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.
L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative senza limiti temporali nei confronti di ciascun associato.
All'associato che, su richiesta del consiglio direttivo, collaborerà con l'Associazione, potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.
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Art. 07) PATRIMONIO SOCIALE
L'Associazione trae i mezzi economici necessari al perseguimento del proprio scopo dalle quote associative, eventuali corrispettivi specifici degli Associati e dei Partecipanti, rendite patrimoniali, lasciti, contributi, sussidi, offerte provenienti da Enti pubblici e privati e da privati cittadini, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore, proventi delle proprie prestazioni od altro.
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Art. 08) AMMINISTRAZIONE
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a nove membri, anche non soci, eletti dall'assemblea a tempo indeterminato. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio continua la sua attività e provvede alla richiesta della nomina del nuovo consigliere alla prima assemblea. Nel caso in cui il numero dei consiglieri rimasti sia inferiore al numero minimo, viene convocata un'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.
Il consiglio nomina nel proprio seno, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati, un Presidente, che ne presiede le riunioni, un Vicepresidente, che fa le veci del Presidente in caso di impedimento da parte di quest'ultimo.
Spetta al Consiglio Direttivo promuovere l'attività dell'Associazione e gestirne il patrimonio con i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione . Il consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio o rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione, alla determinazione dell'ammontare della quota sociale annua e dei corrispettivi specifici, modalità e termini di versamento. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione conferiti dal presente statuto, potrà approvare i regolamenti che disciplinano l'attività dei dipendenti e collaboratori; convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria qualora lo ritenga opportuno; istituire, sopprimere e trasferire sedi operative o secondarie dell'Associazione oltre che rappresentanze, agenzie ed uffici in luoghi diversi da dette sedi istituzionali; definire rimborsi spese per gli organi statutari.
Il consiglio può istituire o sopprimere commissione tecniche comitati di ricerca, può delegare parte dei suoi poteri ad un amministratore anche non socio e può altresì delegare anche la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno sette giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione e comunque con un preavviso non inferiore alle 24 ore mediante avviso da affiggersi presso gli uffici dell'associazione e/o pubblicazione sulla pagina Web dell'Associazione o, in alternativa, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva o della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, pertanto, in caso di Consiglio composto di due membri, saranno necessari la presenza ed il voto favorevole di entrambi.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest'ultimo nominato dal Presidente tra i consiglieri presenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, salvo deleghe a terzi, rappresenta legalmente e giudizialmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli associati. Egli è l'unico che possa sottoscrivere gli atti impegnativi dell'Associazione per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria e straordinaria. In caso di impedimento del Presidente, tali poteri spettano al Vicepresidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti potranno avere diritto al rimborso per eventuali trasferte fuori sede e delle altre spese sostenute per conto ed interesse dell'Associazione; l'assemblea potrà inoltre attribuire loro un compenso.
Il Presidente del Consiglio Direttivo o i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio saranno considerati dimissionari.
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Art. 09) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli Associati; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché‚ non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia e può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria si riunisce su richiesta di almeno un decimo degli associati, del Consiglio Direttivo e, in via disgiunta, dal Presidente del consiglio o da un consigliere. L'assemblea ordinaria si riunisce comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma relativo all'attività e del bilancio o rendiconto economico finanziario da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea delibera altresì sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina degli organi, revoca dei membri degli organi, determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri, e su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dall'atto costitutivo.
L'assemblea straordinaria si riunisce in caso di modifica dello statuto, di proroga della durata dell'associazione o di suo scioglimento anticipato. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un quarto degli associati o dal presidente dell'associazione o da almeno due consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro un mese dalla notificazione della domanda.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. L'assemblea deliberante in materia di nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo è validamente costituita se sono presenti o rappresentati i tre quarti degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del primo, o in mancanza di entrambi, da un Presidente eletto dall'assemblea; il Presidente nomina un segretario che provvederà a verbalizzare la riunione su apposito libro. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario. Le delibere assembleari devono essere pubblicate anche sul sito internet dell'associazione.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi presso gli uffici dell'associazione e/o comunicazione tramite la pagina WEB dell'Associazione, ed a mezzo lettera o messaggio e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
Ogni Associato ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Vige la libera eleggibilità degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 5, 1° comma lettera e) D.Lgs 460/97.
Ogni associato impedito può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante lettera di delega. Ciascun associato, non può rappresentarne più di quattro. Inoltre nessuna delega può essere attribuita ai componenti del Consiglio Direttivo, ai dipendenti o collaboratori dell'Associazione.
Nessun consigliere può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi, nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la sua responsabilità.
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto.
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Art. 10) BILANCIO ED UTILI
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2005. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, deve essere convocata l'assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e dei relativi documenti allegati. Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, il Consiglio Direttivo deve mettere a disposizione degli Associati, presso gli uffici dell'Associazione, il progetto di bilancio o rendiconto economico e finanziario, affinché gli stessi possano prenderne visione. Il bilancio approvato potrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.
L'eventuale deroga ai tempi sopraindicati può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti e da perseguire.
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Art. 11) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Ogni associato dell'Associazione, come pure tutto il personale interno ed i collaboratori esterni, sono tenuti alla massima riservatezza in relazione alle informazioni tecniche, riservate o confidenziali di cui verranno a conoscenza in dipendenza delle proprie specifiche mansioni e nell'espletamento delle proprie attività.
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Art. 12) CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Bologna, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza proposta dalla parte più diligente ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Bologna.
L'arbitro dovrà decidere entro il termine stabilito dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Bologna. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti, sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Bologna.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, consiglieri e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.5; quelle del codice di procedura civile e le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Bologna.
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Art. 13) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
E' fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n.662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.
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